FINALITA’
La misura ha l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
SOGGETTI BENEFICIARI
Rientrano tra i soggetti beneficiari tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di R&S, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 2020.
TRE TIPOLOGIE
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo si suddivide in tre specifici filoni il bonus ricerca e sviluppo 2020. L’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento:
- il credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie:
- se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- il credito di imposta design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
1. CREDITO D’IMPOSTA R&S-Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ambito per il quale il bonus ricerca e sviluppo spetta per una percentuale pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta quelle sostenute dal 2021, anche per progetti avviati in anni precedenti, rientranti in una delle seguenti categorie:
- ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Tali attività sono ammesse alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano un progresso o avanzamento delle conoscenze e capacità scientifiche o tecnologiche, e non solo nell’attività della singola impresa.
2. CREDITO D’IMPOSTA R&S-Attività di innovazione tecnologica
Le spese di ricerca e sviluppo per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2021 è pari al 10%.
Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:
- i lavori svolti per migliorare o modificare prodotti o processi già in essere;
- i lavori svolti per risolvere problemi tecnici legati al funzionamento di professi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione;
- lavori svolti per adeguare o personalizzare prodotti o processi dell’impresa su specifica richiesta del committente;
- lavori svolti per il controllo di qualità, o lavori richiesti per l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ha una maggiorazione del credito d’imposta fino al 15% delle spese nel caso in cui e attività di innovazione tecnologica siano finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
3. CREDITO D’IMPOSTA R&S-Attività di design e ideazione estetica
Rientrano tra le spese agevolabili quelle relative ad attività svolte dal 2021, anche in relazione a progetti già avviati, finalizzate ad innovare prodotti dell’impresa sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionali. Ad esempio, si tratta di caratteristiche delle linee, contorni, colori, ornamenti o struttura superficiali.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni e simboli grafici o tipografici.
Per le imprese dell’abbigliamento o di altri settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, il bonus ricerca e sviluppo si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo a:
- tessuti o materiali utilizzati,
- loro combinazione,
- disegni e forme,
- colori o altri elementi rilevanti.
Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente, con l’aggiunta di un prodotto o con la modifica di una caratteristica singola. Si applica il bonus ricerca e sviluppo solo sulle attività effettuate nella fase precompetitiva, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese:
- Le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Le spese di personale di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (nel caso di attività di design e ideazione estetica la laurea deve esser in design o altri titoli equiparati).
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati negli specifici progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
- le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), cioè delle spese ammissibili indicate alla lettera c).
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è presentato automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico. Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. La documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.