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TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE per datori di lavoro / RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono conformi per durata, contenuti e modalità di erogazione agli accordi siglati dalla conferenza “stato-regioni” il 21 dicembre 2011 in materia di formazione e relativo aggiornamento dei lavoratori, dirigenti, preposti ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
Corso di formazione obbligatorio per TUTTI i lavoratori conformi alle disposizioni dell’accordo “conferenza stato regioni” del 21 dicembre 2011
art. 37 c. 1 (D.Lgs. 81/08)
Contenuti e durata corso: Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011
La formazione dei lavoratori è un tassello indispensabile nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ciascun lavoratore opportunamente formato, informato ed addestrato diventa il primo anello della catena della sicurezza, il più importante.
Moltissime sono le sentenze della Cassazione che condannano i datori di lavoro per mancata o incompleta formazione dei lavoratori richiamando pertanto anche in giurisprudenza in maniera molto forte i datori di lavoro ad adempiere a questo obbligo.
I recenti accordi siglati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 del 21 dicembre 2011, hanno dettato regole molto serie e specifiche in tale senso.
DURATA
La durata e i contenuti minimi del corso, sono stabiliti negli accordi siglati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 del 21 dicembre 2011
Sono previste in particolare:
– FORMAZIONE GENERALE di 4 ore uguale per i lavoratori di TUTTE le aziende indipendentemente dalla classificazione ATECO
– FORMAZIONE SPECIFICA di:
4 ore – rischio basso
8 ore – rischio medio
12 ore – rischio alto
Le classi di rischio basso, medio e elevato sono individuate sulla base delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007.
A solo titolo esemplificativo si dà una grossolana ripartizione delle tipologie produttive:
RISCHIO BASSO: uffici, commercio
RISCHIO MEDIO: agricoltura, pesca, trasporti
RISCHIO ALTO: cantieri, impiantistica, attività di produzione
AGGIORNAMENTI: 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
Art. 55 D.Lgs. 81/08 MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente, o, qualora ciò non sia possibile, contestualmente all’assunzione.
In ogni caso il corso di formazione previsto deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
Il modulo di formazione generale (4 ore) di lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente.
Almeno 15 giorni prima dell’attivazione del progetto formativo il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione con l’organismo paritetico del settore produttivo e del territorio di competenza.
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore. L’aggiornamento dovrà trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti:
– approfondimenti giuridico-normativi
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
– aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Corso di formazione obbligatorio per i preposti conformi alle disposizioni dell’accordo “conferenza stato regioni” del 21 dicembre 2011
art. 37 c. 7 (D.Lgs. 81/08) Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011
I preposti sono un importante figura dell’organizzazione aziendale del datore di lavoro.
Preposto è un capo squadra, un capo reparto, un capo ufficio o comunque, chiunque, anche di fatto e/o sprovvisto di regolare investitura o delega specifica, sovrintende il lavoro di colleghi esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto va quindi correttamente inquadrato nell’organizzazione aziendale e, se presente, deve necessariamente essere formato.
Moltissime sono le sentenze della Cassazione che condannano i datori di lavoro per mancata o incompleta formazione dei preposti richiamando pertanto anche in giurisprudenza in maniera molto forte i datori di lavoro ad adempiere a questo obbligo.
DURATA
La durata e i contenuti minimi del corso, sono stabiliti negli accordi siglati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 del 21 dicembre 2011.
FORMAZIONE di 8 ore uguale per i preposti di TUTTE le aziende indipendentemente dalla classificazione ATECO con obbligo di verifica dell’apprendimento.
Contenuti:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
• Relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
AGGIORNAMENTI: 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
Art. 55 D.Lgs. 81/08 MANCATA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e la formazione per i dirigenti sono riconosciute come credito formativo permanente, ovvero nel caso di svolgimento di incarichi in altre aziende, la formazione non dovrà essere ripetuta bensì dovrà essere svolto il solo aggiornamento periodico.
La formazione dei preposti è ULTERIORE rispetto a quella comunque obbligatoria per i lavoratori (8, 12 o 16 ore vedi relativa scheda).
Corso di formazione per datori di lavoro che intendono ricoprire i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Designazione del RSPP: art. 17 c. 1 lettera b) (D.Lgs. 81/08)
Formazione del datore di lavoro – RSPP: art. 34 comma 2) (D.Lgs. 81/08)
Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011
La designazione del RSPP è obbligatoria in ogni azienda ed è uno dei due obblighi non delegabili del datore di lavoro (insieme alla valutazione dei rischi).
Nei casi stabiliti nell’allegato 2 del D.Lgs. 81/08 tale incarico può essere ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro individuato sostanzialmente nel soggetto che detiene ampi ed autonomi poteri decisionali e di spesa all’interno dell’Azienda.
Il Datore di Lavoro può svolgere il compito di RSPP nelle seguenti tipologie di aziende:
– Aziende artigianali ed industriali fino a 30 addetti
– Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
– Aziende della pesca fino a 20 addetti
– Altre aziende fino a 200 addetti
DURATA
La durata e contenuti minimi del corso sono stati stabiliti in sede di conferenza permanente “stato regioni” e siglati in specifici accordi che rivestono valore di legge il 21 dicembre 2011.
Le aziende sono divise in tre “macro settori” ciascuno dei quali corrispondenti ad una tipologia di rischio. La classificazione avviene sulla base dei codici ATECO (nel caso di più codici si fa riferimento al codice che corrisponde al rischio maggiore).
Una volta individuata la tipologia di corso, la formazione del datore di lavoro prevede:
RISCHIO BASSO: 16 ore di formazione
RISCHIO MEDIO: 32 ore di formazione
RISCHIO ALTO: 48 ore di formazione
A solo titolo esemplificativo si dà una grossolana ripartizione delle tipologie produttive:
RISCHIO BASSO: uffici, commercio
RISCHIO MEDIO: agricoltura, pesca, trasporti
RISCHIO ALTO: cantieri, impiantistica, attività di produzione
AGGIORNAMENTI: Indipendentemente dalla tipologia di azienda, i datori di lavoro che rivestono i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione devono svolgere un aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni.
Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA DESIGNAZIONE DEL RSPP:
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
MANCATA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO RICOPRIRE I COMPITI DI RSPP:
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
Nelle aziende in cui il Datore di Lavoro non voglia o non possa ricoprire in prima persona tale incarico, dovrà essere individuata una persona interna o esterna in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 32.
Qualora foste interessati a valutare la possibilità di affidare ad un professionista esterno l’incarico di RSPP per la Vs. Azienda, contattateci senza impegno per ricevere ogni informazione necessaria e per richiedere un preventivo personalizzato.
I professionisti della PROFILI AZIENDALI ricoprono questi incarichi per diverse aziende di ogni genere e dimensione sull’intero territorio nazionale.
Corso di formazione per i lavoratori nominati quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza all’interno delle aziende.
Nomina del RLS (D.Lgs. 81/08) art. 47 comma 2
Formazione del RLS: art. 37 comma 10 (D.Lgs. 81/08)
Contenuto e durata corso: D.M. 16/01/1997
Il R.L.S. è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Nelle aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato e successivamente nominato un proprio RLS “interno” quest’ultimo deve essere opportunamente formato con corsi specifici.
DURATA
La durata e contenuti minimi del corso, per tutte le tipologie di aziende, al momento, è stabilito dal D.M. 16/01/1997 ed è fissata in 32 ore.
AGGIORNAMENTI
Durata e contenuti dell’aggiornamento della formazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ma dovranno rispettare almeno le seguenti indicazioni:
l’aggiornamento è su base ANNUALE e deve avere la durata minima di quattro ore/anno per le imprese fino a 50 lavoratori, e di otto ore/anno per le imprese che occupano oltre 50 lavoratori.
Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA FORMAZIONE DEL RLS:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
La scelta del RLS è un importante momento nella vita aziendale, ogni lavoratore deve essere opportunamente edotto sulle attribuzioni del RLS e dei suoi compiti nonchè delle possibilità che al momento la norma prevede per questa figura ovvero la nomina di RLS “interno” o il ricorso ad un RLS territoriale.
La scelta in tal senso, va ricordato e ribadito con chiarezza, è solo ed esclusivamente dei lavoratori.
Per ogni chiarimento in merito si consiglia un’attenta lettura degli articoli dal 47 al 51 del D.Lgs. 81/08
Per poter partecipare a questo corso, occorre necessariamente essere stati prima regolarmente eletti o designati quali RLS “interni” alla propria azienda.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Obbligo aggiornamento art.37 comma 11 (D.Lgs. 81/08)
Il corso di aggiornamento obbligatorio per gli RLS è un importante cardine per la competenza degli RLS.
La contrattazione collettiva regolamenta contenuti e durata del corso di aggiornamento degli RLS
DURATA
L’aggiornamento è su base ANNUALE e deve avere la durata minima di quattro ore/anno per le imprese fino a 50 lavoratori, e di otto ore/anno per le imprese che occupano oltre 50 lavoratori.
Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA FORMAZIONE DEL RLS:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Per poter partecipare a questo corso, occorre necessariamente essere stati prima regolarmente stati eletti o designati quali RLS “interni” alla propria azienda.
La partecipazione a questo corso consentirà di essere inseriti in un database che consentirà agli RLS di essere convocati entro la scadenza annuale per il successivo incontro di aggiornamento.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per gli addetti alla squadra aziendale di gestione delle emergenze, lotta e prevenzione agli incendi.
Nomina squadre antincendio art. 18 c. 1 lettera b) (D.Lgs. 81/08)
art. 43 c. 1 lettera b) (D.Lgs. 81/08)
Formazione addetti incaricati: art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
D.M. 10/03/1998
Questi corsi di formazione sono OBBLIGATORI in tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.81/08 (in concreto, sono escluse solo e soltanto le ditte individuali senza dipendenti).
La norma impone al datore di lavoro di nominare una “squadra aziendale” di gestione delle emergenze, incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
La squadra deve essere nominata dal Datore di Lavoro e composta da un numero adeguato di lavoratori tenuto conto del loro numero complessivo, della suddivisione degli stessi in turni di lavoro, in squadre di lavoro che operano in esterno rispetto alla sede operativa principale, ecc.
La squadra di gestione emergenze e lotta antincendio dovrà essere costituita almeno da un “titolare” e da un “sostituto”.
NOTA BENE:
Il datore di lavoro di aziende che occupano oltre 5 addetti non può ricoprire direttamente i compiti di primo soccorso nonchè di prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze.
(Rif. Articolo 34 comma 1 bis)
DURATA
La durata dei corsi sono relativamente: (secondo definizione del DM 10/03/1998)
– Durata ore 16 per aziende a rischio di incendio “alto” (questo corso di formazione à di norma da svolgere direttamente presso i Vigili del Fuoco almeno nelle parti delle esercitazioni pratiche).
– Durata ore 8 per aziende a rischio “medio” (di cui 3 di esercitazioni pratiche)
– Durata ore 4 per aziende a rischio “basso” (senza esercitazioni pratiche)
AGGIORNAMENTI
L’aggiornamento della formazione degli addetti è obbligatorio ma la norma non specifica espressamente la periodicità.
Per assonanza si consiglia di provvedere all’aggiornamento della formazione degli addetti con la medesima frequenza indicata dalla norma per gli addetti al primo soccorso ovvero triennale almeno per le esercitazioni pratiche.
Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DELLA SQUADRA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO:
da € 750,00 a € 4.000,00
MANCATA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Anche per le aziende a “rischio basso” consigliamo caldamente la partecipazione al corso di formazione per aziende a “rischio medio” in quanto il corso, pur se di un monte ore doppio (8 anzichè 4), prevede esercitazioni pratiche che fanno acquisire agli addetti conoscenze ed esperienza pratica che riteniamo fondamentali.
Inoltre la classificazione è dipendente da condizioni operative aziendali mutevoli che possono trasformarsi nel tempo ed il rischio incendio può passare da “basso” a “medio”.
Partecipando a corsi per aziende a “rischio medio” avrete già ottemperato alla norma senza la necessità di ripetere il corso.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per gli addetti alla squadra aziendale di primo soccorso.
Nomina squadra Primo soccorso: art. 18 comma 1 lettera b) – art. 43 comma 1 lettera b)
Formazione addetti incaricati: art. 18 comma 1 lettera l) D.M. 388/03
I CORSI DI FORMAZIONE sono OBBLIGATORI per tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.81/08 (in concreto, sono escluse solo e soltanto le ditte individuali senza dipendenti).
La norma impone al datore di lavoro di nominare una “squadra aziendale” di gestione delle emergenze, incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
La squadra deve essere nominata dal Datore di Lavoro e composta da un numero adeguato di lavoratori tenuto conto del loro numero complessivo, della suddivisione degli stessi in turni di lavoro, in squadre di lavoro che operano in esterno rispetto alla sede operativa principale, ecc.
La squadra di primo soccorso dovrà essere costituita almeno da un “titolare” e da un “sostituto”.
NOTA BENE:
Il datore di lavoro di aziende che occupano oltre 5 addetti non può ricoprire direttamente i compiti di primo soccorso nonchè di prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze. (Rif. Articolo 34 comma 1 bis)
DURATA
La durata dei corsi sono relativamente:
– Per aziende del “gruppo A”:
Durata ore 16 di cui 6 di esercitazioni pratiche
Sono aziende del Gruppo A (secondo definizione del DM 388/03):
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
– Per aziende dei “gruppi B e C”
Durata ore 12 di cui 4 di esercitazioni pratiche
Sono aziende del Gruppo B (secondo definizione del DM 388/03):
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Sono aziende del Gruppo C (secondo definizione del DM 388/03):
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
AGGIORNAMENTI:
Aggiornamento TRIENNALE per le esercitazioni pratiche (4 oppure 6 ore)
Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DELLA SQUADRA PRIMO SOCCORSO:
da € 750,00 a € 4.000,00
MANCATA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Anche per le aziende dei gruppi “B” e “C” consigliamo caldamente la partecipazione al corso di formazione per aziende del gruppo “A”, ovvero il corso di 16 ore in quanto il corso, pur se di un monte ore maggiore (16 anzichè 12), prevede più ore di esercitazioni pratiche che fanno acquisire agli addetti conoscenze ed esperienza pratica che riteniamo fondamentale.
Inoltre la classificazione è dipendente da condizioni operative aziendali mutevoli quali il numero di addetti e le tabelle INAIL che possono trasformarsi nel tempo ed un’azienda può passare da gruppo “B” a gruppo “A”.
Partecipando direttamente a corsi per aziende a gruppo “A” avrete già ottemperato alla norma senza la necessità di ripetere il corso.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici nelle costruzioni.
Art. 136 c. 6 e 7 – D.Lgs. 81/08
Allegato XXI – D.Lgs. 81/08
Il corso è obbligatorio per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi metallici.
Il DLgs 81/2008 ha ribadito la necessità di un percorso formativo obbligatorio per coloro che si occupano di montaggio e smontaggio di ponteggi. I montatori operano in condizioni difficili, essendo per primi esposti al rischio di caduta dall’alto durante la realizzazione di un ponteggio che servirà per evitare ai futuri utilizzatori di essere esposti allo stesso rischio durante le lavorazioni sull’edificio.
Per questo è necessario che siano adeguatamente formati, non solo alle tecniche standard di montaggio dei ponteggi, ma anche all’uso dei dispositivi anticaduta che spesso sono necessari durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
Per i preposti il compito è ancora più difficile poichè, oltre a dover padroneggiare le tecniche di montaggio e l’uso dei DPI di terza categoria, devono saper leggere il disegno esecutivo e il PIMUS del ponteggio da realizzare, spiegare agli altri componenti della squadra le istruzioni in esso contenute, organizzare le operazioni di montaggio e smontaggio.
DURATA
Durata complessiva ore 28 di cui:
4 ore per il modulo giuridico-normativo
10 ore per il modulo tecnico
14 ore per il modulo pratico
AGGIORNAMENTI
Aggiornamenti obbligatori ogni 4 anni della durata complessiva di 4 ore di cui 3 di esercitazioni pratiche.
Art. 159 D.Lgs. 81/08
MANCATA FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.800,00
Si ricorda che per definizione una “squadra” di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, è composta da almeno due persone.
Per ogni azienda che svolge queste lavorazioni occorre pertanto nominare e formare almeno due addetti di cui uno nominato come “preposto”.
Non basta quindi formare il “preposto” e far eseguire lavori di montaggio, trasformazione e smontaggio da personale non qualificato.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per gli addetti che eseguono lavori in presenza di impianto sotto tensione.
Art. 82 – D.Lgs. 81/08
Norma CEI EN 50110-1 – Norma CEI 11-27
Il corso è OBBLIGATORIO per tutte le aziende che svolgono un’attività nelle quali i lavoratori eseguono lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità su impianti in alta tensione.
In base all’articolo 82 del D.Lgs. 81/08 è il datore di lavoro che deve “abilitare” i propri addetti a questo tipo di mansioni.
Per abilitarli occorre formarli adeguatamente in base alle vigenti norme tecniche.
DURATA
Durata complessiva ore 16
AGGIORNAMENTI
Al momento non è previsto un aggiornamento stabilito dalla norma, è opportuno tuttavia che il datore provveda a ripetere e/o integrare la formazione in base all’evolversi dell’attività lavorativa, all’introduzione di nuove lavorazioni, attività, attrezzature, ecc. e, comunque, periodicamente con cadenza ritenuta congrua a sua discrezione.
Art. 87 D.Lgs. 81/08
MANCATA ABILITAZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO:
(L’abilitazione da parte del datore di lavoro avviene dopo la partecipazione ai corsi di formazione)
Ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI CONDUCENTI CARRELLI ELEVATORI (Cd. carrellisti o mulettisti)
art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 36 e 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
art. 73 (D.Lgs. 81/08)
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Il corso intende formare i partecipanti sulla sicura conduzione del carrello elevatore, tenendo in considerazione tutti i fattori di rischio, evitando così tutte le possibili situazioni pericolose.
Il percorso formativo affronta lo studio della normativa di riferimento, l’analisi delle componenti del carrello elevatore, i compiti e le responsabilità del carrellista, la conoscenza dei controlli prima e dopo il servizio, le norme di sicurezza per l’impiego dei carrelli.
Questi i contenuti del percorso formativo che saranno trattati durante il corso (estrapolati direttamente dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12):
1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico (7 ore)
3. Modulo pratico
3.1. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)
3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
3.3. Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
3.4. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 3.3.2 e 3.3.3 per i carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
DURATA
La normativa a far data da marzo 2013 richiede abilitazioni professionali o “patentini”, per tutti gli OPERATORI di particolari attrezzature di lavoro. In base all’accordo Stato Regioni del 22/02/12 i carrelli elevatori rientrano fra queste tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sulla base di questi accordi, queste sono le durate previste:
AGGIORNAMENTI
4 ore (di cui 3 moduli pratici) entro 5 anni
Art. 73 D.Lgs. 81/08 sanzionato come “mancata formazione ed informazione” ex art. 36 e 37
MANCATA INFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
MANCATA FORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI E SEMOVENTI – PLE
art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 36 e 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
art. 73 (D.Lgs. 81/08)
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Il corso intende formare i partecipanti su normativa, procedure, controlli e misure di prevenzione e protezione nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro.
Il corso riguarderà tutti i tipi di piattaforma utilizzate in ambiente di lavoro ed avrà principalmente un taglio “concreto” avvalendosi di materiale didattico incentrato sulla metodica “imparare dagli errori” ovvero analizzando una vasta casistica di infortuni ed incidenti mancati.
Questi i contenuti del percorso formativo che saranno trattati durante il corso (estrapolati direttamente dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12):
1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico (3 ore)
3. Moduli pratici specifici
3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per il punto 3.3.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
DURATA
La normativa a far data da marzo 2013 richiede abilitazioni professionali o “patentini”, per tutti gli OPERATORI di particolari attrezzature di lavoro. In base all’accordo Stato Regioni del 22/02/12 le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) rientrano fra queste tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sulla base di questi accordi, queste sono le durate previste:
AGGIORNAMENTI
4 ore (di cui 3 moduli pratici) entro 5 anni
Art. 73 D.Lgs. 81/08 sanzionato come “mancata formazione ed informazione” ex art. 36 e 37
MANCATA INFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
MANCATA FORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per addetti all’utilizzo delle gru su autocarro.
art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 36 e 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
art. 73 (D.Lgs. 81/08)
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Questi i contenuti del percorso formativo che saranno trattati durante il corso (estrapolati direttamente dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12):
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico (8 ore)
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla, il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (ai di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punto 3, concernente i seguenti argomenti:
a) imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del carico massimo nominale con sbraccio pari al 50% dello sbraccio massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e la quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.
b) imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5 m, di un carico pari al 50% del carico nominale, alla distanza massima consentita dal centro colonna/ralla prima dell’intervento del dispositivo di controllo del momento massimo.
Tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
DURATA
La normativa a far data da marzo 2013 richiede abilitazioni professionali o “patentini”, per tutti gli OPERATORI di particolari attrezzature di lavoro. In base all’accordo Stato Regioni del 22/02/12 le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) rientrano fra queste tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sulla base di questi accordi, queste sono le durate previste:
AGGIORNAMENTI
4 ore (di cui 3 moduli pratici) entro 5 anni
Art. 73 D.Lgs. 81/08 sanzionato come “mancata formazione ed informazione” ex art. 36 e 37
MANCATA INFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
MANCATA FORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
Corso di formazione per addetti alla conduzione di gru a torre
art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 36 e 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
art. 73 (D.Lgs. 81/08)
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Questi i contenuti del percorso formativo che saranno trattati durante il corso (estrapolati direttamente dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12):
1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico (7 ore)
3. Modulo pratico
3.1. Modulo pratico – Gru a rotazione in basso (4 ore)
3.2. Modulo pratico – Gru a rotazione in alto (4 ore)
3.3. Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore)
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
DURATA
La normativa a far data da marzo 2013 richiede abilitazioni professionali o “patentini”, per tutti gli OPERATORI di particolari attrezzature di lavoro. In base all’accordo Stato Regioni del 22/02/12 le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) rientrano fra queste tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sulla base di questi accordi, queste sono le durate previste:
AGGIORNAMENTI
4 ore (di cui 3 moduli pratici) entro 5 anni
Art. 73 D.Lgs. 81/08 sanzionato come “mancata formazione ed informazione” ex art. 36 e 37
MANCATA INFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
MANCATA FORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
art. 18 c. 1 lettera l) (D.Lgs. 81/08)
art. 36 e 37 c. 9 (D.Lgs. 81/08)
art. 73 (D.Lgs. 81/08)
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Questi i contenuti del percorso formativo che saranno trattati durante il corso (estrapolati direttamente dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12):
1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico (2 ore)
3. Moduli pratici specifici
3.1. Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
3.2. Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1 e 3.2 devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
DURATA
La normativa a far data da marzo 2013 richiede abilitazioni professionali o “patentini”, per tutti gli OPERATORI di particolari attrezzature di lavoro. In base all’accordo Stato Regioni del 22/02/12 le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) rientrano fra queste tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Sulla base di questi accordi, queste sono le durate previste:
AGGIORNAMENTI
4 ore (di cui 3 moduli pratici) entro 5 anni
Art. 73 D.Lgs. 81/08 sanzionato come “mancata formazione ed informazione” ex art. 36 e 37
MANCATA INFORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
MANCATA FORMAZIONE:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00
Su richiesta possiamo svolgere questo corso anche direttamente presso la sede dell’azienda cliente.
N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO SIGLATO CON L’ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE