Credito d’imposta investimenti 2022 (ex super e iper ammortamento)

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La riforma, contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

DESTINATARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell’ottica di “Industria 4.0” ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.

I BENI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B della legge 232/2016.

LA MISURA DEL BONUS

La misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), acquistati dal 16 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 30% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e al 10% per la quota eccedente i 10 milioni fino a 20 milioni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • Per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), acquistati dal 16 novembre 2020, il credito d’imposta è pari al 50% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (per gli investimenti effettuati prima del 2022 il credito d’imposta è pari al 20%). Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, effettuati dal 16 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è pari al 10% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. L’aliquota è elevabile al 15% in caso di investimenti per la realizzazione di modelli di smart working.
  • per i beni diversi dai primi due punti (beni ordinari) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
  • Per i beni secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) acquistati dal l 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è riconosciuto un credito d’imposta il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e al 10% per la quota eccedente i 10 milioni fino a 20 milioni.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO E SUO UTILIZZO

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo per i beni materiali e immateriali. Per i beni ordinari si può fruire del credito in un’unica quota annuale per soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno stesso di quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell’ottica di “Industria 4.0”, dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al bonus in questione non si applicano i limiti generale di 700mila euro, relativo all’utilizzo annuale di crediti, e particolare di 250mila euro, riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Mise, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabilite da un successivo decreto direttoriale.